Pubblicate le nuove Linee Guida sui cookie ed altri strumenti di tracciamento

Atman Legal network

26/07/2021
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Il 9 luglio 2021 sono state pubbliche in Gazzetta Ufficiale le nuove Linee Guida sui cookie, approvate dal Garante per la Protezione dei dati personali lo scorso 6 giugno. Con l’obiettivo di indicare le modalità più adatte per fornire l’informativa e per acquisire il consenso on-line degli utenti, il Garante ha disposto un termine di 6 mesi entro il quale i soggetti tenuti dovranno conformarsi a quanto indicato nelle Linee Guida.

Le novità in materia riguardano, in particolare, la base giuridica del trattamento, l’informativa e l’acquisizione del consenso.

Per quanto concerne la base giuridica del trattamento, dal combinato disposto tra il Regolamento UE 2016/679 e la direttiva ePrivacy (2002/58/CE) si è ricavato come solo il consenso dell’interessato o la presenza di una delle ipotesi di deroga dell’obbligo di acquisirlo (previste dalla normativa stessa) siano idonei a rendere legittimo il trattamento, escludendo quindi la possibilità di invocare il legittimo interesse del titolare quale base del trattamento.

In materia di informativa, si prevede che la stessa debba indicare i soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione di questi ultimi, nonché le modalità attraverso cui gli interessati possono esercitare i propri diritti. L’informativa potrà essere fornita tramite più canali e con più modalità, la cui scelta è rimessa sempre al titolare del trattamento, il quale dovrà adottare tutti gli accorgimenti opportuni per far si che essa sia fruibile a chiunque, senza alcuna discriminazione. Viene inoltre distinto l’utilizzo di cookie tecnici da quello di cookie o altri strumenti di tracciamento con finalità differenti: mentre per i primi sarà sufficiente fornire la specifica informativa, per i secondi si renderà necessario acquisire il consenso preventivo dell’utente.

In ultimo, vi sono le indicazioni relative all’acquisizione del consenso. Il Garante sul punto nega, innanzitutto, che il c.d. “scrolling” possa configurare un metodo idoneo alla sua raccolta e comportare quindi l’installazione di cookie o altri strumenti di tracciamento, non escludendo però la possibilità di inserirlo in una procedura maggiormente complessa, in modo tale da divenire parte della stessa e permettere all’utente di rendere il proprio consenso in modo inequivoco e consapevole.

Viene invece ritenuto illecito il meccanismo del c.d. “cookie wall”, in quanto, in tal caso, l’utente viene obbligato a prestare il proprio consenso per poter accedere al sito. Ulteriore attività ritenuta invasiva, nonché priva di fondamento giuridico, è la reiterata richiesta del consenso: si prevede dunque che, laddove vengano mantenute le impostazioni di default, tale scelta debba essere registrata, limitando così la sollecitazione del consenso solo qualora ricorra uno dei casi indicati dalle stesse Linee Guida.

Viene mantenuta la possibilità di utilizzare il banner per l’acquisizione del consenso, dovendo il titolare garantire il trattamento dei soli dati personali necessari al raggiungimento delle proprie specifiche finalità. Ciò comporta quindi che, al primo accesso nel sito, non potranno essere posizionati nel dispositivo cookie diversi da quelli tecnici ovvero utilizzate tecniche di tracciamento. Il titolare del trattamento sarà libero di scegliere il modello che ritiene più opportuno per rispettare gli obblighi disposti dal Garante, piuttosto che adottare quello illustrato nelle nuove Linee Guida (per la descrizione di tale modello si rinvia a queste ultime). Infine, ci si sofferma sui cookie analytics, utilizzati per valutare l’efficacia di un servizio piuttosto che per misurare le visualizzazioni al sito, i quali vengono qualificati come cookie tecnici - non necessitando quindi della previa acquisizione del consenso - al ricorrere di certe condizioni: una tra tutte è che il loro utilizzo non comporti una diretta identificazione dell’interessato.

 

Al seguente link le nuove Linee Guida cookie

 

 

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash